Rogito Notarile

Il Rogito notarile è spesso usato come sinonimo di contratto definitivo di compravendita. In realtà, la legge prevede che gli atti di trasferimento immobiliari debbano avvenire attraverso atto scritto ma non necessariamente con la forma dell’atto pubblico.
Ad ogni modo, la quasi totalità degli atti di vendita di immobili avviene per atto notarile e ciò anche per una questione connessa all’opponibilità del trasferimento dei confronti dei terzi (opponibilità che si realizza attraverso la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari).
L'atto notarile ha efficacia di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 del Codice civile.
La formazione degli atti notarili è regolamentata dalla legge notarile la quale, tra le altre cose, stabilisce che l'atto notarile debba essere ricevuto in presenza delle parti e di almeno due testimoni; tuttavia, le parti, se sanno leggere e scrivere, possono rinunciare di comune accordo alla presenza dei testimoni (ad eccezione dei casi di donazione, testamento o convenzione matrimoniale).
Il notaio ha l’obbligo di accertarsi dell'identità personale delle parti, anche avvalendosi di due fidefacienti da lui conosciuti
I requisiti essenziali dell'atto notarile sono

  • l'indicazione in lettere per esteso dell'anno, mese, giorno, comune e luogo in cui è ricevuto;
  • il nome, il cognome e la residenza del notaio nonché il distretto notarile nel cui ruolo è iscritto;
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza delle parti e dei loro eventuali rappresentanti, dei testimoni e dei fidefacienti;
  • la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
  • l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per esteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;
  • la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto;
  • l'indicazione dei titoli e delle scritture inseriti nell'atto;
  • la menzione che dell'atto, delle scritture e dei titoli inserti nel medesimo è stata data dal notaio o da persona di sua fiducia (comunque in presenza del notaio) lettura alle parti, in presenza degli eventuali testimoni (la lettura delle scritture e dei titoli può essere omessa per espressa volontà delle parti, facendone menzione nell'atto);
  • la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui è composto e delle pagine scritte;
  • la sottoscrizione col nome e cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'eventuale interprete, dei testimoni e del notaio;
  • per gli atti di ultima volontà, l'ora in cui avviene la sottoscrizione dell'atto;
  • negli atti composti da più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio (eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali), anche col solo cognome, delle parti, dell'eventuale interprete, dei testimoni e del notaio.

 

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